Come risposto nelle precedenti domande, in presenza dei necessari presupposti di legge, la società di recupero crediti richiede sempre al debitore il rimborso dei costi di recupero ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002.
Costi, che qualora dallo stesso corrisposti, potranno compensare, in maniera parziale o totale, quelli comunque dovuti dal cliente mandante alla società incaricata di recuperare il credito.
E’ evidente che, qualora il debitore non provveda spontaneamente al pagamento dei predetti costi, ma esegua comunque il versamento dell’intero importo del credito così come riportato in fattura, il credito sarà comunque da considerarsi saldato a norma di legge.
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