Deducibilità dei credidi insoluti

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.26/E del 01/08/2013 ha fissato i criteri legali che deve possedere un credito perché possa essere validamente considerato inesigibile e di conseguenza fiscalmente deducibile, disponendo tra l'altro che l'inesigibilità del credito debba essere comprovata dal preventivo accertamento definitivo dello stato di incapienza del debitore documentato da "elementi certi e precisi".

Quando il credito può essere deducibile

La predetta Circolare ha altresì stabilito che la relazione circostanziata rilasciata da un'agenzia di recupero crediti legalmente autorizzata possa essere ritenuta un elemento valido a supporto della deducibilità fiscale del credito, a condizione che venga adeguatamente documentata la definitiva impossibilità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni.

Rilascio certificazione di inesigibilità

In caso di recupero credito con esito negativo, la nostra Società provvederà a rilasciare una relazione finale d'intervento che attesti l'attività esercitata unitamente alle motivazioni che hanno reso infruttuosa l'attività di recupero.

Questa relazione, sulla base della normativa vigente ed in presenza dei necessari presupposti, potrà essere considerata un adeguato elemento di prova a fini fiscali per poter portare a perdita il credito inesigibile.

La relazione finale d’intervento rilasciata dalle società e agenzie di recupero credito può essere considerata dall’Agenzia delle Entrate un documento validamente utilizzabile ai fini della defiscalizzazione del credito insoluto, in presenza di tutti gli altri elementi necessari a comprovare in modo inequivocabile lo stato di definitiva insolvenza del debitore.
Nei casi in cui l'intervento di recupero crediti non abbia avuto esito positivo è possibile procedere alla defiscalizzazione del credito non riscosso.
Secondo le disposizioni attualmente vigenti, i crediti considerati dalla legge “di modesta entità” possono essere portati a perdita anche in presenza del solo ritardo nel pagamento di oltre sei mesi dalla data di scadenza così come presente in fattura.
Per verificare se un credito possa essere considerato di modesto ammontare, la legge prende a riferimento il parametro del fatturato globale aziendale oltre al valore dello stesso credito insoluto, in quanto:
- per le imprese che fatturano fino a 100 milioni di euro, sono considerati crediti di modesta entità quelli che non superano i € 2.500,00;
- per le imprese che presentano un fatturato che supera i 100 milioni di euro, sono crediti di modesto ammontare quelli di importo non superiore ad € 5.000,00

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